Esdebitamento – una via d’uscita dai debiti

SOVRAINDEBITAMENTO

(LEGGE ANTISUICIDI)

E’ “sovraindebitato” colui che per motivazioni di qualsiasi natura non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di “patrimonio prontamente liquidabile” per onorare il debito scaduto. E’ sovraindebitato anche il soggetto che non sarà in grado di pagare in breve termine. Ad esempio un dipendente che avesse sempre pagato la rata del mutuo, se licenziato, potrà accedere alle procedure di sovraindebitamento se non ha risorse per pagare le rate future.

La Legge 3 2012 (chiamata anche legge antisuicidi) porta in Italia il modello di gestione del debitore insolvente, in vigore nella maggior parte dei Paesi europei e permette legalmente al debitore di rimodulare il debito sia nella quantità che  nella modalità di pagamento. Si parla quindi di “esdebitazione” ovvero di cancellazione del debito non onorato.

Questa opportunità non va intesa come una sanatoria del debito. E’ offerta la possibilità a chi ha troppi debiti di pagare quanto gli è possibile, in relazione alla propria situazione di reddito, patrimonio e carico familiare. L’approccio è quindi di equilibrio tra i diritti del debitore ad una vita dignitosa e quella dei creditori di ottenere almeno una parte di quanto dovuto dal soggetto sovraindebitato.

ESDEBITAMENTO

La procedura è riservata ai soggetti non fallibili, ovvero a queste categorie di debitori:
  • Consumatori, ovvero dipendenti pensionati e inoccupati
  • Piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui
  • Aziende agricole di tutte le dimensioni
  • Professionisti iscritti ad albi e ruoli
  • Start up innovative
  • Enti no profit

I principali presupposti per l’accesso prevedono che il debitore sia in stato di sovraindebitamento, che sia un soggetto non fallibile, che non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori (ovvero non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandolo ai creditori).

La norma prevede tre distinte procedure molto diverse tra loro. Tutte sono finalizzate all’esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità attuali:

  • Il Piano del consumatore è, come dice il nome stesso, riservato al consumatore meritevole, che può ottenere maggiori vantaggi rispetto alle altre categorie. Per meritevole si intende – semplificando – colui che è diventato sovraindebitato a seguito di un problema improvviso, come ad esempio il licenziamento, una malattia, il divorzio, una calamità.
  • L’accordo con il debitore è aperto a tutte le categorie di debitori, e di fatto è un “piccolo concordato”. Viene fatta un’offerta di pagamento parziale ai creditori i quali se la accettano per almento il 60% si “accontenteranno” della proposta di stralcio del debito proposta.
  • La liquidazione del patrimonio è invece riservata a coloro che non possono fare una proposta ai creditori ma vogliono comunque liberarsi di debiti che non possono pagare. Anche in questo caso semplificando, verranno venduti tutti i beni di valore del sovraindebitato e il ricavato distribuito ai creditori. Dopo quattro anni, il debitore potrà chiedere che il debito non pagato venga cancellato – esdebitazione – e ritornare ad una vita normale e serena.

È possibile accedere alla legge in ogni fase della “crisi del debito”. Si potrà chiedere un accordo con i debitori sia quando iniziano i primi problemi di pagamento (di solito la cosa più vantaggiosa) che nel caso in cui ormai i creditori abbiano aggredito il proprio patrimonio, o quello dell’azienda, con pignoramenti, aste immobiliari o trattenute sullo stipendio.

La procedura di sovraindebitamento è tecnicamente una piccola procedura concorsuale, da presentarsi presso il Tribunale di residenza. Nessuna bacchetta magica che farà di colpo sparire i debiti, ma se ci sono le condizioni, in alcuni mesi si può ottenere l’approvazione di un piano che riporti il debito a quanto è possibile pagare, e ritrovare la serenità all’interno della famiglia e del proprio lavoro.

Consiste nella presentazione di una proposta ai creditori, insieme ad una serie di documenti sulla propria situazione personale ed economica, che deve prima essere “attestata” da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). In parole povere, un soggetto predisposto, l’OCC, deve verificare che il piano proposto sia sostenibile, i dati siano veritieri e siano forniti tutti i documenti necessari. Ad esempio se non ho redditi e propongo un pagamento mensile, non sarà possibile presentare l’istanza, perché non è dimostrato come posso pagare quanto prometto,

A seconda della procedura scelta si potranno verificare diverse possibilità:

  1. Piano Del Consumatore: in questo caso sarà il giudice a decidere se il debitore è meritevole e se la proposta va accettata o rifiutata.
  2. Accordo del Debitore: la proposta viene sottoposta al voto dei debitori chirografi (quelli che non riprenderanno tutti i loro soldi, per intenderci) che la dovranno votare. Sarà considerata positiva se almeno il 60% del debito accetterà la proposta anche attraverso il silenzio assenso.
  3. Liquidazione del patrimonio: prevedendo la completa vendita dei beni del debitore, viene verificato dal Giudice se esistono i presupposti per accedere. Dopo quattro anni andrà richiesta l’esdebitazione con un procedimento ad hoc.

Se la procedura viene ammessa ed approvata il debitore dovrà eseguire quanto previsto dall’omologa del giudice e se ciò avverrà nei modi e nei tempi previsti, sarà libero del debito non pagato.

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