Certificato Casellario Giudiziale – Tribunale
L’ufficio locale del casellario, sito presso ogni Procura della Repubblica, rilascia all’interessato il certificato del casellario giudiziale (art. 24 T.U.), il quale: contiene i provvedimenti in materia penale, civile e amministrativa (i provvedimenti penali di condanna definitivi e i provvedimenti afferenti all’esecuzione penale, i provvedimenti relativi alla capacità della persona – interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno – i provvedimenti relativi ai fallimenti – i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008 – i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi).
A partire dal 26 ottobre 2019, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 122/2018, il certificato del casellario giudiziale riassume gli ex certificati penale e civile, di cui ai previgenti articoli 25 e 26 T.U.) e, per il cittadino italiano, contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
Il servizio è disponibile in tutta Italia: